Sono state depositate le motivazioni della sentenza dello scorso 18 settembre con la quale il giudice Gianni Macchioni al termine dell’udienza preliminare ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di Martin Leitner, vicepresidente della società altoatesina incaricata della manutenzione della funivia del Mottarone, e Peter Rabanser, responsabile del customer service.
Entrambi, si legge nella sentenza, non ricoprivano infatti funzioni di garanzia e non avrebbero dovuto controllare l’operato del direttore di esercizio Enrico Perocchio, che era anche dipendente Leitner.
Il 15 giugno del 2017 Enrico Perocchio scriveva in una mail ai vertici Leitner nella quale riferiva di “pressioni del signor Nerini volte, sotto varie sfaccettature, a ridurre i costi”. E che “adesso il signor Nerini sostiene che si ‘stanno rubando’ soldi suoi e che chiederà i danni a Leitner per questo operato”. Perocchio sottolineva che “con queste condizioni pensare ad un contratto di manutenzione per ancora 12 anni sia molto complicato. Prevedo, sperando di sbagliare, polemiche per ogni cosa e la segnalazione di molti problemi sull’impianto da sistemare”. Per questo, concludeva, “chiederei ai legali di iniziare a valutare se c’è la possibilità per Leitner di uscire da questo contratto”.
Ma dopo tale email non ci fu più alcuna comunicazione in tal senso da parte di Perocchio né, si rileva in sentenza, dichiarazioni in merito all’intenzione di rinunciare all’incarico di direttore di esercizio.
Il gup sottolinea che il controllo spettava esclusivamente all’esercente, Luigi Nerini, al capo servizio Gabriele Tadini e, soprattutto, al direttore di esercizio Perocchio. I tre hanno patteggiato, sempre davanti al Gup Macchioni, pene che vanno da 4 anni e 5 mesi a 3 anni e 10 mesi.
Per quanto riguarda Martin Leitner, sottolinea il giudice, una procura risalente al 2019 rilasciata a Rabanser “lo solleverebbe da ogni potenziale coinvolgimento quand’anche fosse possibile configurare a suo carico una posizione di garanzia”. Per Rabanser, sottolinea Macchioni, “non è dato di cogliere gli elementi necessari per poter configurare a suo carico una posizione di garanzia rispetto all’operato di Enrico Perocchio”, perché dalla procura ricevuta discendeva la “responsabilizzazione rispetto a mansioni che egli doveva dirigere personalmente, non la sua responsabilizzazione rispetto alle mansioni che Perocchio doveva svolgere come direttore di esercizio dell’impianto”.
Nella sentenza il giudice rileva anche che “Nerini avrebbe dovuto mantenere l’impianto in buono stato di efficienza e non l’ha fatto”, e, ancora, “sapeva perfettamente dell’uso frequente dei ceppi o forchettoni, delle regioni per cui ciò avveniva e delle conseguenze che da ciò derivavano per la sicurezza dei clienti”. Non aveva provveduto la funivia del personale necessario, “non esitava a minacciare pesantemente coloro i quali, ravvisando seri problemi di sicurezza si rifiutavano, giustamente, di operare in tali condizioni”.
Mottarone. Depositate le motivazioni della sentenza che ha prosciolto Martin Leitner e Peter Rabanser
Condividi articolo:
