Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, disposti dalla Prefettura del VCO, una pattuglia del Corpo di Polizia Locale di Domodossola ha individuato il conducente di un veicolo che manifestava sintomi di alterazione e lo ha sottoposto a misurazione del tasso alcolemico, con l’etilometro in dotazione. Il conducente del veicolo è risultato avere un tasso alcolemico corrispondente al triplo di quello consentito e, pertanto, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza.
La pattuglia intervenuta non ha tuttavia potuto procedere al ritiro della patente in quanto risultava già sospesa per il medesimo illecito, commesso di recente. Al medesimo conducente è stata quindi contestata anche la violazione amministrativa prevista dall’art. 218 Codice della Strada per guida con patente sospesa, illecito che prevede la sanzione accessorie della revoca patente ed il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
La Polizia Locale di Domodossola rammenta che porsi alla guida in stato di ebbrezza non integra solamente un illecito (amministrativo o penale a seconda del tasso alcolemico rilevato) ma comporta un pericolo per la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.
Il limite massimo consentito dall’art. 186 Codice della Strada per potersi porre alla guida di un veicolo è di 0,5 g/l. Al di là di tale soglia si è considerati “in stato di ebbrezza” indipendentemente dai sintomi manifestati.
Inoltre, il legislatore ha individuato alcune categorie di conducenti (neopatentati nei primi 3 anni dal conseguimento della patente B, autisti professionisti e minori di anni 21) i quali, per poter guidare, devono obbligatoriamente avere un tasso di 0,0